In vigore, dal 6 aprile 2018, il decreto attuativo sulla riserva di codice nella materia penale che introduce nuove fattispecie di reato all’interno del codice penale.
Le “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.
In materia di tutela della persona, si segnalano in particolare le nuove fattispecie
– “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” secondo il nuovo art. 570-bis, in base al quale, “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”;
– “Interruzione colposa di gravidanza” ex art. 593-bis (parte del nuovo “Capo I del Titolo XII del Libro II”) il quale prevede che “Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni” mentre chiunque “cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e’ punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà”;
– “Interruzione di gravidanza non consensuale” ex nuovo art. 593-ter il quale dispone che “Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e’ punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno”. La stessa pena, inoltre “si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna”. Se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto, la pena è diminuita della metà.