La lesione di legittima va verificata alla stregua dei valori dei beni all’apertura della successione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 novembre 2015 – 17 marzo 2016, n. 5320
Presidente Mazzacane – Relatore D’Ascola
“Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve aver riguardo al momento della apertura della successione della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario mediante la cosiddetta riunione fittizia – stabilire l’esistenza e l’entità della lesione di legittima nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso.
Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante compenso in danaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente.(Cass 2452/1976, cui son seguite altre pronunce anche citate da parte ricorrente, v. Cass. 10564/05).
Questo principio non significa che la parte assegnataria del bene compreso nell’asse può lucrare l’eventuale maggior valore che esso abbia maturato rispetto alla svalutazione monetaria nel lasso di tempo tra la morte del de cuius e l’ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, fenomeno che si è verificato dal dopoguerra fino alla crisi deflazionistica dell’ultimo quinquennio. Significa che distinte sono le operazioni da effettuare.
La lesione di legittima va verificata alla stregua dei valori dei beni all’apertura della successione”.