Affidamento e mantenimento dei figli di genitori non coniugati (Corte di Cassazione, ordinanza n. 8362 del 22 marzo 2007)
Nella separazione dei coniugi l’intervento del giudice è immancabile. La coppia non si scioglie, legittimamente, che a seguito di una pronuncia giudiziaria.
Ugualmente, l’affidamento dei figli legittimi ed il loro mantenimento è deciso dal giudice. Anche in caso di separazione consensuale, il codice garantisce sempre un vaglio giurisdizionale volto a verificare che l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli non sia in contrasto con l’interesse di
questi.
Viceversa, nella crisi della coppia di genitori naturali “non sussiste questa inevitabile necessità di un intervento giudiziario”: non solo lo scioglimento della famiglia di fatto “avviene senza alcun intervento del giudice, essendo sufficiente, com’è logico, che i due si lascino”, ma anche con riguardo all’affidamento e al mantenimento dei figli l’intervento del giudice è previsto come indispensabile soltanto nel caso in cui i genitori naturali, nella loro autonomia, non abbiano raggiunto tra loro un accordo (Cass., Sez. I, 20 aprile 1991, n. 4273, cit.), salva in ogni caso la possibilità per i genitori non coniugati di rivolgersi congiuntamente al tribunale per i minorenni per la verifica della non contrarietà all’interesse dei figli di quanto tra loro concordato.