L’assegno divorzile non è dovuto in caso di autosufficienza del coniuge e neppure quando questi assume e dimostra di essersi prodigato/a alla cura ed educazione dei figli.
Il contributo personale e patrimoniale dato al ménage familiare potrà rilevare solo nella diversa e successiva fase destinata a determinare la misura dell’esborso.