Bilancio di esercizio e consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti individuati dalla legge – D.Lgs. n. 136/2015

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La Direttiva 2013/34/UE modifica la D. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. Interviene, inoltre, in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro. Abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Con i  decreti legislativi n.136/2015 e n. 139/2015, il legislatore nazionale ha recepito i contenuti della direttiva 2013/34/UE  relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del  bilancio  di  esercizio  e  di quello consolidato per le società di capitali e gli  altri  soggetti individuati dalla legge.

Le novità più importanti, elencate agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 139/2015, riguardano:

  • i principi di redazione del bilancio:
  • gli schemi di bilancio:
  • le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante ma a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una specifica voce di segno negativo;
  • i costi di ricerca e pubblicità sono capitalizzabili solo i “costi di sviluppo” e non vanno più indicati tra le immobilizzazioni. ;
  • tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), l’attivo circolante (crediti) e debiti è richiesta l’indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  • è stata introdotta, tra le voci del patrimonio netto, la voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
  • non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa.

Vi sono importanti novità anche per quanto riguarda il conto economico. Viene introdotto l’obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario.

Gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio costituito da:

  • stato patrimoniale,
  • conto economico,
  • rendiconto finanziario e
  • nota integrativa.

Dal rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio in chiusura e per quello precedente:

  • l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio;
  • i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento (ivi comprese con autonoma indicazione le operazioni con i soci).

La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le nuove c.d. micro-imprese.

Si riporta il D. Lgs. n. 136. L’altro, il n. 139/2015, è riportato qui

Decreto-legislativo-del-18-08-2015-n.-136-