Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 dicembre 2015, n. 25007
In tema di imposta sulle donazioni e successioni, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), del D.lgs. 31 dicembre 1990 n. 346 (nel testo vigente “ratione temporis”), ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell’attivo ereditario, occorre avere riguardo al valore del patrimonio netto delle stesse, che risulti dalla redazione dell’ultimo bilancio approvato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato.