In seguito al divorzio, il tribunale aveva disposto l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori. Questi, però, rimanevano a vivere con la madre che aveva ottenuto l’assegnazione della casa familiare e un assegno mensile di mantenimento per i figli di 950 euro.
Successivamente la donna chiede e ottiene anche per lei un assegno di mantenimento in quanto la sua condizione di casalinga le impediva, a suo dire, di trovare stabile e remunerativo per poter vivere dignitosamente.
Cassazione 10540-2012 - Studio legale avvocato Tiziana Massaro - Fano
Il Tribunale aveva escluso però il contributo economico per la donna sulla base del fatto che l’ex moglie non aveva dimostrato la sua impossibilità di procurarsi un reddito adeguato.
Il verdetto veniva poi ribaltato dalla Corte di appello di Napoli che faceva notare come la dedizione della donna al menage familiare e all’accudimento dei figli le avesse reso obiettivamente difficile procurarsi un lavoro. In effetti la la donna aveva tentato varie strade per “ricollocarsi” nel mondo del lavoro: dalle liste di collocamento alle agenzie interinali. Senza mai ottenere nulla di concreto. Secondo in giudici dell’appello, dunque, la sua richiesta doveva considerarsi più che legittima, in quanto diritto di una ex è mantenere “un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio“.
Inoltre essendo il marito un ex-ufficiale in pensione dell’Esercito italiano esistevano i mezzi necessari per passare l’assegno richiesto, cioè 250 euro mensili. Nemmeno un’esagerazione visti i tempi e la svalutazione!
La Cassazione, a cui l’uomo si era rivolto per rigettare le richieste della moglie (oltre che per ridurre la cifra destinata ai figli), ha dato ragione alla donna.
Con sentenza 10540/2012, la Sesta Sezione Civile ha ricordato inoltre che la legge (L. 01.12.1970, n. 898, art. 5) “impone di tener conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell’onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza” e che quindi la cifra stabilita va rivalutata annualmente.
Fonte: Cassazione: questo divorzio s’à da pagà! Se lei si occupa dei figli non può trovare facilmente lavoro
(www.StudioCataldi.it)