DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016 , n. 18 . Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
Le BCC con riserve inferiori a 200 milioni di euro sono obbligate ad aderire a un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro.
I requisiti minimi e operativi della capogruppo e il contenuto del contratto di coesione sono disciplinati dalla Banca d’Italia.
Il Ministero dell’Economia stabilisce il numero minimo di banche di un gruppo cooperativo.
L’intervento riformatore indica numerose linee guida.