LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4

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Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici

Minori – v. normativa di riferimento

Fonte: temi.camera.it

Negli ultimi giorni della XVII legislatura il parlamento ha approvato la legge 11 gennaio 2018, n. 4  , che tutela gli orfani a causa di crimini domestici.

Il campo d’applicazione delle nuove tutele

Il provvedimento riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da:

  • il coniuge, anche legalmente separato o divorziato;
  • l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione è cessata;
  • una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

La modifica delle aggravanti dell’omicidio

La legge n. 4 del 2018 modifica il codice penale intervenendo sull’omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all’art. 577 c.p.

Rispetto alla norma vigente, che punisce l’uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per l’omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione), il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d’applicazione della norma. Modificando l’art. 577 c.p., infatti, è prevista la pena dell’ergastolo se vittima del reato di omicidio è:

  • il coniuge, anche legalmente separato;
  • l’altra parte dell’unione civile;
  • la persona legata all’omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Il provvedimento dunque non solo aumenta la pena per l’uxoricidio ma ne estende l’applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza, prevedendo l’ergastolo in caso di attualità del legame personale.

Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l’omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Le nuove tutele

Dal punto di vista processuale, la legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando il testo unico sulle spese di giustizia, per consentire loro l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito.

Mantenendo l’attenzione verso il procedimento penale, e dunque alla fase che precede l’accertamento definitivo della responsabilità penale dell’autore del reato, la legge intende rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al risarcimento del danno. A tal fine, il provvedimento modifica l’art. 316 del codice di procedura penale, che disciplina l’istituto del sequestro conservativo, stabilendo l’obbligo per il pubblico ministero che procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell’unione civile (anche se l’unione è cessata) o della persona legata all’imputato da relazione affettiva o stabile convivenza:

  • di verificare la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti);
  • di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato in ogni stato e grado del processo a tutela del diritto al risarcimento dei figli della vittima.

La tutela degli orfani di crimini domestici viene perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della provvisionale, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato.La provvisionale è infatti una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagna solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga la parte civile ad avviare una nuova causa civile per ottenere la liquidazione del danno.

La legge prevede che, quando si procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell’unione civile (anche se l’unione è cessata) o della persona che sia o sia stata legata all’imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice in sede di condanna – a prescindere dal carattere definitivo della stessa – deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50% del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile. Se già ci sono beni dell’imputato sottoposti a sequestro conservativo, questo si converte in pignoramento con la sentenza di primo grado, sempre nei limiti della provvisionale concessa.

Venendo agli aspetti esclusivamente economici, la legge interviene sull’istituto dell’indegnità a succedere con la finalità di renderne automatica l’applicazione in caso di condanna per omicidio in ambito domestico. In particolare, è sospesa la chiamata all’eredità dell’indagato per il delitto, anche tentato, di omicidio del coniuge (anche legalmente separato) o di omicidio dell’altra parte di un’unione civile (è qui omesso il riferimento alla relazione affettiva e alla stabile convivenza), fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento e, sarà lo stesso giudice penale, in sede di condanna ovvero in sede di patteggiamento della pena, a dover dichiarare l’indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un’azione civile per ottenere lo stesso risultato.

Viene rivista anche la disciplina che già attualmente esclude dal diritto alla pensione di reversibilità l’autore dell’omicidio del pensionato. Il provvedimento prevede, infatti, che il rinvio a giudizio per omicidio volontario nei confronti del coniuge (anche separato o divorziato) e dell’altra parte dell’unione civile (anche in tal caso manca il riferimento alla relazione affettiva e alla stabile convivenza), comporti la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità salvo, in caso di archiviazione o di proscioglimento, il diritto a percepire gli arretrati.

In caso di sospensione della pensione di reversibilità sono destinatari, senza obbligo di restituzione, della pensione di reversibilità del genitore rinviato a giudizio ovvero dell’indennità una tantum spettante alla persona rinviata a giudizio per l’omicidio volontario dell’altro genitore, i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima. A favore degli stessi figli è disposto dal giudice il pagamento di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato fino alla sospensione a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità. Sarà il PM a dover comunicare all’istituto di previdenza i nominativi dei soggetti cui imputare la pensione di reversibilità.

Ulteriori disposizioni della legge:

  • demandano a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all’avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici;
  • prevedono che i figli delle vittime del reato di omicidio in ambito domestico abbiano diritto ad assistenza medico psicologica gratuita e siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
  • modificano la disciplina dell’affidamento del minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» per prevedere che il minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell’unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva, debba essere affidato privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado e garantendo, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi.

La legge incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime dei crimini intenzionali violenti, destinandolo anche agli orfani per crimini domestici. In particolare, tale incremento è destinato all’erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l’assistenza psicologica e sanitaria.

Ulteriori disposizioni del provvedimento riguardano:

  • la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di una serie di delitti di violenza domestica;
  • la possibilità per i figli della vittima di modificare il proprio cognome, se coincidente con quello del genitore condannato definitivamente per omicidio del coniuge e di altri familiari.


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