Testo coordinato e aggiornato del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante “Approvazione del testo del Codice Civile” e del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 recante “Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie”.
Il testo è aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. 20 maggio 2016 n. 76 e dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016 n. 110.
Da tener presente, in particolare, le seguenti disposizioni
Art. 86. Libertà di stato.
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.
Comma così modificato dall’art. 1, comma 32, L. 20 maggio 2016, n. 76; per l’efficacia di tale disposizione, vedi l’art. 1, comma 35, della medesima L. 76/2016.
Art. 124. Vincolo di precedente matrimonio.
l coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile tra persone dello stesso sesso dell’altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
Comma così modificato dall’art. 1, comma 33, L. 20 maggio 2016, n. 76; per l’efficacia di tale disposizione, vedi l’art. 1, comma 35, della medesima L. 76/2016.
Art. 230-ter. Diritti del convivente
Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Articolo inserito dall’art. 1, comma 46, L. 20 maggio 2016, n. 76.