La disposizione testamentaria è sempre revocabile, fino all’ultimo istante di vita.
È unipersonale, ha natura formale dovendosi rispettare alcuni requisiti di forma al punto che può essere considerata invalida persino se priva dell’indicazione dell’ora.
Il requisito formale dell’ora della sottoscrizione è previsto espressamente dall’art. 603, terzo comma, cod. civile.
Come ogni altro negozio, il testamento può essere nullo o annullabile (testamento invalido) su istanza di chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 606, secondo comma, cod. civ.
La mancata indicazione dell’ora non è irrilevante ai fini della validità dell’atto configurato dall’ordinamento come negozio solenne. Tuttavia, la mancata indicazione di tale requisito, non incidendo sulla volontà del testatore, non può comportare di per sé l’ invalidità dello stesso, non essendo previsto dall’ art. 606 c.c.. Ne deriva che tale vizio formale può dar luogo unicamente ad una azione di annullamento.
Si riporta la sent. Cass. 8366/2012 sfogliabile tramite menu posizionato sia sulla prima riga che sull’ultima.
cass.-8366-del-2012-avv-Tiziana-Massaro-Fano-annullamento-disp.-testamentaria