In Italia i rapporti di diritto internazionale privato erano disciplinati da una legge interna (Legge 218/1995), in vigore fino al 16 agosto 2015, che, relativamente alle successioni, prevedeva il criterio della nazionalità
Il Regolamento Europeo n. 650 del 4-7-2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 201/107 del 27 luglio 2012, entrato in vigore il 17 agosto 2015 (tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere dal 16 gennaio 2014 e gli articoli 79, 80 e 81 che si applicano a decorrere dal 5 luglio 2012), dispone una disciplina uniforme nei paesi membri per le successioni testamentarie o legittime che presentino caratteri di internazionalità e sostituisce le norme di diritto internazionale privato e processuale degli Stati Membri.
Il Regolamento ha fatto chiarezza sulle numerose questioni (quasi 500.000 ogni anno) che insorgono in materia di successioni transnazionali a causa delle differenze normative esistenti nei diversi Stati europei (non hanno aderito alle nuove disposizioni Danimarca, Inghilterra ed Irlanda che hanno la possibilità di notificare la loro intenzione di accettarlo anche successivamente alla sua adozione).
Secondo il disposto degli art. 21 e 22 del Regolamento 650/2012, se una persona ha espresso la scelta in un atto formale (anche se al momento della morte) o nelle stesse clausole delle disposizioni testamentarie, sarà applicata la legge della cittadinanza.
Se il de cuius non ha espresso alcuna scelta, sarà applicata la legge dello Stato di residenza abituale.
A titolo esemplificativo: a un cittadino italiano, residente abitualmente in Olanda, deceduto in Austria, con moglie cittadina belga e un figlio nato in Polonia, con proprietà immobiliari in Romania, sarà applicata la legge olandese (residenza abituale) nel caso il de cuius non abbia espresso alcuna scelta. Sarà applicata la legge italiana se il de cuius ha espresso la scelta in un atto formale.
Nel caso il de cuius avesse deciso di optare per la legge di cittadinanza e, al momento della decisione, avesse avuto anche la cittadinanza spagnola oltre a quella italiana, avrebbe potuto indicare la legge italiana o quella spagnola.
Il Regolamento introduce anche il Certificato successorio europeo. Si tratta di un’attestazione rilasciata dall’Autorità, destinata ad essere utilizzata da tutti coloro i quali abbiano necessità di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o di esercitare poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.
In Italia il Regolamento Europeo è stato recepito con la legge di attuazione n. 161/2014. L’art. 32 dispone che l’autorità competente al rilascio del certificato successorio europeo è il notaio.
La legge regola in particolare:
- cause, momento e luogo dell’apertura della successione;
- individuazione dei beneficiari, le rispettive quote, eventuali oneri imposti loro dal de cuius, la determinazione degli altri diritti successori;
- capacità di succedere;
- diseredazione e indegnità;
- trasferimento agli eredi, ai legatari (se il caso lo prevede) di beni, diritti, obbligazioni del patrimonio ereditario;
- poteri degli esecutori testamentari, degli altri amministratori dell’eredità, degli eredi fatte salve le disposizioni specifiche in materia di nomina e di poteri di un amministratore dell’eredità in determinate situazioni;
- responsabilità per i debiti ereditari;
- la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al de cuius possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi;
- la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;
- la divisione dell’eredità.