Al ruolo del minore viene riconosciuta maggior centralità all’interno del processo che lo riguardi, conferendo maggiori possibilità di ascolto del minore.
Viene inoltre implementato il concetto di responsabilità genitoriale.
Si riporta il dispositivo dell’art. 315 bis Codice Civile
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
La tutela dei figli, prevista dall’art. 315 bis, viene estesa dall’art. 337-septies anche oltre la maggiore età e sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica. Si riporta il dispositivo:
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
L’art. 570 c.p., comma 2, prevede la reclusione fino a un anno e la multa da euro 103 a euro 1.032 anche per chi faccia mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti.
I figli sono tenuti a prestare gli alimenti se il coniuge del genitore bisognoso non ha la possibilità economica di provvedere al suo sostentamento e se il loro reddito sia sufficiente a soddisfare le esigenze di vita della propria famiglia e del genitore bisognoso, l’alimentando.
In caso contrario, si procede secondo l’ordine stabilito dall’art. 433 c.c.:
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi[, anche naturali];
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Sentenze relative all’art. 315 bis
Cass. n. 19327/2015
Cass. n. 18538/2013
Sentenze relative all’art. 337 septies
Cass. n. 18869/2014
Cass. n. 27377/2013
Cass. n. 25300/2013
Cass. n. 27377/2013
Cass. n. 18075/2013
Cass. n. 13184/2011
Cass. n. 3908/2009
Cass. n. 28987/2008
Cass. n. 407/2007
Cass. n. 24498/2006
Cass. n. 26259/2005
Cass. n. 11863/2004
Cass. n. 10780/1996
Cass. n. 496/1996
Sentenze relative all’art. 433
Cass. n. 1992/1996
Cass. n. 557/1970
Cass. n. 2859/1968
Cass. n. 2066/1966