Il genitore affidatario ha il dovere di favorire il rapporto del figlio con l’altra figura genitoriale. In caso di violazione o, peggio, se frappone ostacoli agli incontri tra il figlio e l’altro genitore, integra gli estremi del delitto di cui all’art. 388 c.p. essendo entrambi i genitori centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione VI penale; sentenza 6 luglio 2009, n. 27995; Pres. DE ROBERTO; Est. MILO. Conferma App. Palermo 23 novembre 2005.