Il Tribunale di Catania, stante la manifesta e accertata carenza educativa dimostrata dalla madre (v. decreto 27 ottobre 2007 Tribunale per i minorenni di Catania), affida il figlio sedicenne al padre.
Il giudice del merito afferma il principio di diritto successivamente ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza 18 giugno 2008, n. 16593.
La valutazione dell’organo giudicante s’incentra non solo sull’idoneità del genitore affidatario ma soprattutto sulle carenze e sull’inadeguatezza comportamentale di quello escluso a costituire un modello educativo per la prole.
Il figlio viene affidato preferibilmente al genitore idoneo all’esercizio della potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell’interesse primario del minore.
Si riportano
Ordinanza 2.5.2008 del Tribunale di Catania
Decreto 27.10.2007 del Tribunale per i minorenni di Catania
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Ordinanza-2.5.2008-del-Tribunale-di-Catania-studio-legale-fano-famiglia-separazione-divorzio-minori-eredità________________________________
Decreto-27.10.2007-del-Tribunale-per-i-minorenni-di-Catania-studio-legale-fano-famiglia-separazione-divorzio-minori-eredità