La cosiddetta “idoneità genitoriale” merita un rovesciamento prospettico.
Attualmente riguarda esclusivamente i genitori senza il coinvolgimento dei figli. Si dovrebbe invece partire dai figli per arrivare ai genitori.
La situazione attuale è la seguente
Giudizio prognostico circa le capacità dei genitori
Il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. Civ. Sez. VI-1 n 18817 del 23 settembre 2015).
La regola dell’affidamento condiviso dei figli è derogabile
La regola è derogabile se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (Cass. Civ., sez. I, n. 977 del 17 gennaio 2017) con la conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell’altro genitore (Cass. Civ. Sez. VI-1, n. 24526 del 2 dicembre 2010).
Compiti del Tribunale
Il Tribunale deve effettuare un giudizio prognostico sulle capacità genitoriali di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione. I giudici di primo grado devono valutare:
– il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti;
– le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione, disponibilità ad un assiduo rapporto;
– personalità dei genitori;
– consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che i genitori sono in grado di offrire al figlio.
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I figli, quindi, è come se non ci fossero. Esperti di psicologia giuridica (v. Marco Pingitore) ritengono che i giudici di primo grado debbano valutare:
– il modo in cui il figlio è stato cresciuto ed educato;
– la capacità del figlio (in base alla sua età e alla sua capacità di discernimento) di relazione affettiva con entrambi i genitori, comprensione, autodeterminazione, disponibilità ad un assiduo rapporto con entrambi i genitori;
– lo stato di salute psicofisica del figlio;
– consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare del figlio.
È legittimo l’affidamento esclusivo in attesa del recupero della funzione genitoriale da parte del genitore inaffidabile.
Nel caso in cui un padre inaffidabile si disinteressi totalmente del figlio minore, è legittimo l’affidamento esclusivo alla madre dei figli fintantoché il padre recuperi la funzione genitoriale. Non è esclusa, quindi, la possibilità di un futuro ripristino dell’affidamento condiviso (ordinanza n. 16738/2018).
Si deduce che
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- la regola dell’affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (Cass. Civ., sez. I, n. 977 del 17 gennaio 2017);
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- L’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell’altro genitore (Cass. Civ. Sez. VI-1, n. 24526 del 2 dicembre 2010);
- il comportamento del genitore viene considerato dismissivo anche quando questi non contribuisce al mantenimento del figlio minore; cessa di incontrare la bambina; interrompe volontariamente il percorso di avvicinamento al minore predisposto dai servizi territoriali su incarico del giudice istruttore di primo grado; mostra totale disinteresse verso i figli precedenti e/o verso figli avuti dalla precedente moglie.
In alcuni casi, pur riscontrando tali elementi, alcuni Tribunali hanno revocato la sospensione della facoltà di visita stabilendo una ripresa dei rapporti da attuarsi solo su richiesta del genitore dismissivo e previa valutazione degli operatori specializzati. Tali decisioni sono state prese nell’ottica di un auspicabile recupero della funzione genitoriale, quindi per un futuro ripristino dell’affidamento condiviso.
Si riportano le interessanti osservazioni del citato Marco Pingitore