In materia fallimentare, civile, processuale civile, di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria – Decreto Legge, testo coordinato 27/06/2015 n° 83,

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In un comunicato stampa diffuso dal Governo vengono sintetizzate le motivazioni del decreto legge n. 83/2015 (coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132) recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile, processuale civile, di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria».

Si legge nel comunicato stampa che muovono da un principio comune: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo.

Sono diverse le novità riguardanti gli interventi in materia di procedure concorsuali. Tra le principali si segnalano quelle riguardanti:

  • Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale
  • Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti
  • Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti
  • Requisiti per la nomina a curatore
  • Ristrutturazione dei debiti
  • Operazioni di vendita
  • Deducibilità delle perdite

In materia di esecuzioni si segnalano:

  • Ricerca beni pignorabili – risulta snellita la possibilità per il creditore e per l’ufficiale giudiziario di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (anagrafe tributaria, Inps, Pra)
  • Introduzione dei limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni
  • Accelerazione dei tempi per pignorare gli immobiliari
  • L’inserimento della Sezione I-bis, dopo l’art. 2929 c.c., riguardante l’espropriazione di beni oggetto di vincoli d’indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito che rafforza la tutela per il creditore in caso di pignoramento grazie alla revocatoria semplificata.
Altre significative modifiche in materia di vendite giudiziarie:

Il portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire, tramite Internet, le informazioni relative alle vendite giudiziarie superando l’attuale frammentazione rappresentata dalla pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale. Il portale sarà gestito direttamente dal Ministero della Giustizia.

Viene anche introdotto un contributo a carico del creditore procedente, di 100 euro per ciascun atto esecutivo da adeguare ogni tre anni in base agli indici Istat, per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati.

Da ricordare, inoltre, che la pubblicità sul portale è obbligatoria al punto che, in mancanza, il processo esecutivo viene estinto.

Il processo civile telematico diverrà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2017.

In-materia-fallimentare-civile-ecc-DECRETO-LEGGE-27-giugno-2015-Studio-Legale-Avvocato-Tiziana-Massaro-Fano