La casa coniugale ceduta a seguito di separazione

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La casa coniugale che, a seguito di separazione, viene ceduta al coniuge entro i cinque anni dalla richiesta, non decade dalle agevolazioni di prima casa.

D’altronde, riguardo all’esenzione per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. l’art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74 non lascia spazio a dubbi: tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

La stessa Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio 1999 n. 154 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disciplina nella parte in cui non estende l’esenzione a tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi.

Pdf_Sent_Cass_Civ_Benefici-prima-casa-dopo-la-separazione