Se l’ex moglie ottiene l’assegno divorzile in unica soluzione non ha diritto alla pensione di reversibilità del coniuge. La regolazione una tantum, consentita dall’art. 5, co. 8, l. 898/1970, estingue qualsiasi altra pretesa di contenuto patrimoniale in capo al beneficiario nei confronti dell’altro coniuge (la signora, in sede di divorzio, rinunciando all’assegno di mantenimento, previsto in sede di separazione, ottenne in cambio il diritto di abitare nella casa di proprietà del de cuius e il comodato sui mobili).