La sottrazione di cose comuni non è più prevista dalla legge come reato. Poiché l’evento dell’abolitio criminis fa venire meno, ancor più che la validità e la efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell’ordinamento, nessuno può essere punito per i fatti anteriori all’entrata in vigore della legge di depenalizzazione.
Cassazione 2016. 18452 - Studio Legale Avvocato Tiziana Massaro – Fano