Il nostro ordinamento giuridico da sempre ha inteso
- assicurare lo sviluppo psico-fisico dei minori
- garantire il completamento dell’istruzione obbligatoria
- vietare lo svolgimento di attività che ne potessero compromettere la salute e la dignità.
Già prima dell’entrata in vigore della Costituzione, con L. 26-4-1934, n. 653 furono emanate «disposizioni relative alla tutela delle condizioni di lavoro delle donne e dei fanciulli».
La Costituzione (art. 37) ha previsto che «la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme» e «la legge stabilisce il limite d’età per il lavoro salariato.
In applicazione di tale norma fu promulgata la L. 17-10-1967, n. 977 sulla «tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti».
A seguito della direttiva comunitaria 94/33/CE, la disciplina è stata poi adeguata con il D.Lgs. 4-8-1999, n. 345.
Inoltre, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, cui è obbligato in via generale il datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008, cd. T.U. in materia di igiene e sicurezza del lavoro), deve essere effettuata considerando gli specifici rischi per i lavoratori minori, ove presenti (art. 7, L. 977/1967).
La Legge Finanziaria 2007 ( 296/2006) afferma che l’innalzamento dell’obbligo di istruzione ad almeno 10 anni determina quale “conseguenza” l’aumento da 15 a 16 anni dell’età per l’accesso al lavoro. Pertanto, dal 1° settembre 2007 decorre anche l’innalzamento a 16 anni dell’età di ingresso al lavoro per i minori.
Sono state poi previste visite mediche preassuntive e periodiche, obbligatorie nel caso di svolgimento di mansioni a rischio (art. 8, L. 977/196; art. 42 D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013).
D.Lgs_.-4-8-1999-n.-345-studio-legale-Tiziana-Massaro-Fano