“È principio generale della disciplina delle successioni “mortis causa” che la delazione, che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c.
Le spese funerarie, per giurisprudenza costante di questa Corte, sono, invero, da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari – ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento -, gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità.
Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (Cass. 3 gennaio 2002, n. 28; Cass. 4 agosto 1977, n. 3489; Cass. 23 luglio 1966, n. 2023). In un siffatto giudizio, incombe comunque su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, conseguendo la stessa solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cass. 30 aprile 2010, n. 10525; Cass. 12 marzo 2003, n. 3696; Cass. 6 maggio 2002, n. 6479; Cass. 7 gennaio 1983, n. 125)”.
Nota: Fisco e spese funebri
Nella dichiarazione dei redditi viene detratto il 19% della spesa sostenutafino ad un massimo di 1.549,37 euro .
I familiari che hanno sostenuto le spese possono dividere la detrazione anche se la fattura è intestata ad uno solo e sempre nel limite massimo di 1.549,37 euro per ogni familiare defunto.
La cifra va indicata nel Quadro E – Oneri e spese del modello 730 2015.