Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”

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Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”. Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2015, n. 124

Si propone di inasprire il trattamento sanzionatorio per i delitti di corruzione, concussione e peculato, aumentando le pene anche per il reato di falso in bilancio, in caso di società quotate e non.

Nella disciplina sanzionatoria dei delitti contro la pubblica amministrazione sono stati modificati il reato di corruzione propria; le pene per i pubblici ufficiali; il reato di corruzione in atti giudiziari; la corruzione per induzione; il peculato.

Sono state riviste anche le pene accessorie; è previsto uno sconto di pena da un terzo a due terzi in particolari circostanze; chi è accusato di aver commesso il reato di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione e in atti giudiziari, induzione indebita e peculato potrà patteggiare solo se restituirà il prezzo del profitto del reato e solo in tal caso potrebbe essere accolta la richiesta di sospensione condizionale della pena.

Modificate anche le pene previste per il delitto di associazione mafiosa; le false comunicazione sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto; la legge introduce numerose altre modifiche e novità.

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