Solo quella preventiva è una rinunzia in senso tipico, in quanto l’altra, essendo manifestata dopo la notifica della proposta, si risolve piuttosto nel mancato esercizio del diritto di prelazione.
“Il coerede può rinunziare al diritto di prelazione riconosciutogli dall’art. 732 cod. civ. non solo con riferimento a una specifica proposta, in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell’alienazione della quota (o di parte di essa) e in particolare del prezzo, ma anche preventivamente e perciò pure con riguardo ad un’alienazione progettata genericamente, giacché tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio, la cui previsione normativa costituisce conferma della sua anteriorità”.
Qui si affronta la questione se si possa rinunciare al diritto di prelazione in un caso, come quello di specie, in cui il coerede non sia ancora in grado di conoscere l’identità dell’estraneo che aspira all’acquisto della quota, né il prezzo offerto.
Cassazione 16314-2016 - Studio legale avvocato Tiziana Massaro - Fano