La riforma della magistratura onoraria pubblicata in G.U. e in vigore dal 14 maggio prossimo istituisce la nuova e unica figura del Gop (Giudice onorario di pace) e ne allarga le competenze sia in materia civile che penale.
“Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. (16G00069)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o piu’ decreti legislativi diretti a:
a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica;
c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della procura della Repubblica;
f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico;
g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
i) regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio;
l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative
sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
n) prevedere i criteri di liquidazione dell’indennità’;
o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell’ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità;
q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili”.