Negoziazione assistita

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Negoziazione assistita (Legge 10 novembre 2014 n. 162)

Separarsi o divorziare è più facile e più veloce.

Non è più necessario depositare il ricorso in Tribunale e comparire personalmente innanzi all’Autorità Giudiziaria che ha sempre meno potere rispetto alla regolamentazione della vita della famiglia

In caso di accordo tra i coniugi, la recente legge sulla “negoziazione assistita”, che risponde ad un processo di degiurisdizionalizzazione della famiglia, consente a marito e moglie di raggiungere accordi anche sull’affidamento dei figli e sottoscrivere la separazione o il divorzio negli studi dei loro avvocati. Questi depositeranno il ricorso presso gli uffici del Pubblico Ministero che, verificata la validità degli accordi nell’interesse dei figli, autorizza gli avvocati a comunicare il ricorso agli Ufficiali di Stato Civile che annotano sul certificato la separazione o il divorzio.

Se i coniugi non hanno figlio gli avvocati potranno rivolgersi direttamente al Comune. Il nostro ordinamento, infatti, a fini di degiurisdizionalizzazione e semplificazione, dà la possibilità di perfezionare dinanzi al Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, gli accordi di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni già stabilite.

A dire il vero era rimasta controversa una questione.

Il legislatore modificando l’articolo 3, numero 2), lettera b), della legge numero 898/1970 in materia di divorzio con la legge 55/2015, aveva omesso di considerare l’introduzione della negoziazione assistita e della possibilità di concludere accordi davanti al sindaco e la loro qualità di presupposti per il decorso del termine divorzile.

Il 9 marzo 2016, il Tribunale di Milano con una sentenza ha chiarito quale sia il termine per presentare la domanda di divorzio: nel caso in cui i coniugi abbiano perfezionato l’accordo di separazione dinanzi al Sindaco, la domanda di divorzio può essere proposta dopo che siano decorsi 6 mesi. Essendo tale termine di sei mesi un effetto tipico della separazione consensuale, vale anche nel caso in cui questa derivi dalle negoziazioni assistite e dagli accordi conclusi dinanzi al sindaco. Nella circostanza, tale termine decorre dalla data certificata per la negoziazione e dalla data dell’atto che racchiude l’accordo per i patti semplificati davanti all’autorità amministrativa.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, avendo ricevuto decine di migliaia di istanze sia di Negoziazione assistita” che di Divorzio breve, ha ritenuto opportuno pubblicare delle Linee Guida sulla Negoziazione Assistita con riferimento alla legge 55/2015 (Divorzio Breve). 

Legge-10-novembre-2014-n.-162-c.d.-Negoziazione-assistita