Non è necessario il dispositivo del giudice per accedere alla documentazione patrimoniale e fiscale dell’ex coniuge

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Secondo una parte della giurisprudenza, per accedere ai dati patrimoniali e reddituali del coniuge con cui è in corso una separazione, è necessario il dispositivo del giudice del processo civile.

Il Consiglio di Stato, considerato che ai sensi della  legge n. 241/1990, il diritto di accesso è prevalente su quello alla riservatezza, con la sentenza n. 5345/2019 ha concluso che:

– non è necessario il dispositivo del giudice;

– il Fisco non può limitare il diritto del coniuge ad accedere ed estrarre copia dei documenti concernenti i dati patrimoniali e reddituali dell’ex coniuge.

Tale apertura è stata ribadita subito dopo con la sentenza 5347/2019.

Attenzione, però.

Con la prima vicenda il Consiglio di Stato, sezione V, pur ritenendo fondata la domanda di accesso alla documentazione patrimoniale dell’ex coniuge, respinge il ricorso non avendo l’appellante circostanziato la descrizione della documentazione richiesta. La mancata indicazione dei documenti da richiedere avrebbe costretto l’Agenzia delle Entrate a una ricerca troppo laboriosa.

Nel secondo caso, invece, l’appellante rammostra al Consiglio di Stato di aver accesso  “alla documentazione fiscale del coniuge, relativa alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni IVA e Irap, modello 770, alle certificazioni dei sostituti di imposta degli ultimi tre anni, nonché a tutta la contrattualistica riguardante le proprietà immobiliari dello stesso e l’ elenco degli atti del registro dell’ultimo decennio.”

Ovviamente, il Consiglio di Stato accoglie l’impugnazione ritenendo sufficientemente specificata la richiesta dell’appellante anche in considerazione della necessità, riconosciuta con l’ordinanza del Presidente del Tribunale n. 13 del 18 settembre 2017, di “approfondimenti istruttori nel prosieguo del giudizio”.

Oltretutto, le determinazioni economiche erano state desunte ma non erano state assunte da alcuna documentazione: il coniuge dell’appellante  non aveva prodotto nel giudizio la propria documentazione fiscale.

 A tal proposito, il Consiglio di Stato ribadisce che il giudice che tratta la vicenda matrimoniale «può utilizzare i poteri di accesso ai dati della Pa genericamente previsti dall’articolo 210 del Codice di procedura civile come ampliati dalle norme inserite nel 2014 (articolo 155-sexies disposizioni attuative)”. Ma, rimanendo una sua facoltà e non un obbligo, il giudice non può negare al cittadino di potersi avvalere  di quanto previsto dalla legge n.241/1990 per ottenere gli stessi dati che lui stesso può intimare che gli vengano consegnati dall’amministrazione.

consiglio stato - sentenze 5345 e 5347 2019