Non sempre il tradimento (o la violazione dei doveri coniugali) è sufficiente a fondare la pronuncia di addebito della separazione

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Ai fini dell’addebitabilità della separazione, il tradimento (o la violazione dei doveri coniugali) non è sufficiente a fondare la pronuncia di addebito della separazione se tale violazione non ha avuto una specifica efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale (Cass. civ. sez. I, n. 2059 del 14 febbraio 2012).

Tale principio vale, ad esempio, nel caso un coniuge sia a conoscenza di una relazione extraconiugale del proprio partner e la tolleri per lungo tempo (Corte di Cassazione, sentenza n. 6017/2014).

In sintesi, il tradimento (o la violazione dei doveri coniugali) è sufficiente a fondare la pronuncia di addebito della separazione se esso costituisce il nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e la rottura del consortium familiae.

Si riporta il testo della sent.  2059/2012 – Cass. Civ. – Sez. I. Il pdf è sfogliabile tramite il menu posizionato sia sulla prima riga che sull’ultima. 

Cass.-civ.-Sez.-I-Sent.-14-02-2012-n.-2059