Separazione o divorzio da coniuge irreperibile

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Succede che un coniuge voglia chedere la separazione ma l’altro coniuge sia irreperibile e non più rintracciabile presso il Comune dell’ultima residenza.

Ciò si verifica nel caso di matrimoni tra persone di nazionalità differente, soprattuttto quando non sono stati generati figli. Capita che il coniuge straniero lasci il nostro paese facendo letteralmente perdere le proprie tracce e magari rientrando nel proprio Paese d’origine o dell’ultima residenza prima del matrimonio.

In questi casi l’altro coniuge ha diritto di ottenere la separazione o il divorzio. Ovviamente non è possibile procedere con una separazione consensuale o un divorzio congiunto che richiedono il consenso e la sottoscrizione dell’altro coniuge.

Si procede mediante il deposito in Tribunale di un ricorso giudiziale con l’Assistenza di un Avvocato ma la parte più delicata del procedimento consiste nella notifica degli atti alla controparte per cui il legale deve effettuare un’apposita procedura prevista dal Codice di Procedura Civile, solitamente presso l’ultima residenza nota.

Nel caso in cui tale notifica si debba effettuare all’estero, lo studio legale dovrà armarsi di molta pazienza e, soprattutto, deve conoscere le varie tipologie di notifiche previste nel Paese di origine della controparte o nel Paese dell’ultima residenza attivandosi con ricerche anagrafiche, contattando, se necessario, uffici consolari ed ambasciate, procedendo infine con le notificazioni a soggetto irreperibile e partecipando ad alcune udienze di rito in Tribunale.

Persistendo l’assenza della controparte, seguirà da parte del Giudice la pronuncia di contumacia del coniuge per cui il procedimento giudiziale può proseguire in assenza della controparte.

Se il coniuge dovesse comparire dinanzi al Tribunale a causa iniziata e si trovasse un accordo tra le parti, si potrà successivamente consensualizzare il procedimento.

Più volte la Cassazione si è pronunciata sulle diverse problematiche afferenti la notifica a persona irreperibile.

Cass. n. 2797/1975; Cass. n. 2581/1971; Cass. n. 984/1970 (L’attore, notificata la citazione ex art. 143, deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni dal compimento dei detti adempimenti).

Cass. n. 12589/2002 (Se viene contestata la legittimità dell’adozione della notificazione della citazione con il rito degli irreperibili, il giudice deve accertare, in base alle prove addotte, se il notificante conoscesse o potesse conoscere, adottando la comune diligenza, la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario della notificazione).

Cass. n. 3073/2009 (La notifica deve ritenersi nulla, ma non inesistente, nel caso in cui la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario).

Cass. n. 13218/2013 (la diichiarazione di irreperibilità presuppone che siano state svolte ricerche e indagini suggerite dall’ordinaria diligenza valutabile sulla base dei parametri della buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c.).

Cass. n. 21609/2013 (L’art. 143 persegue l’interesse esclusivo del destinatario della notifica; la sua errata applicazione non può essere eccepita da terzi).

Cass. n. 12526/2014 (è legittima la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 ad un destinatario che risultava aver abbandonato l’abitazione rendendosi irreperibile, attestandolo l’ufficiale giudiziario per averlo appreso dal portiere); v. anche Cass. Sez. Un. 6737/2002

Cass n. 18595/2014 (In caso di irreperibilità non temporanea, si applica l’art. 143 c.p.c.)