Il rapporto affettivo tra il figlio del partner e il compagno del suo genitore può dirsi rilevante per il diritto quando si inserisca in quella rete di rapporti che sinteticamente viene qualificata come famiglia di fatto. Solo in questo caso, infatti, può dirsi costituita una formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost., come tale meritevole di tutela anche sotto il profilo risarcitorio.
Una famiglia di fatto, ovviamente, non sussiste solamente perché delle persone convivano. La sussistenza di essa può desumersi solo da una serie cospicua di indici presuntivi: convivenza, frequentazioni, il mutuum adiutorium, l’assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore de iure (Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 8037 Anno 2016).
Cassazione 8037-2016 - Studio legale avvocato Tiziana Massaro - Fano