Tradimento e violazione dei doveri coniugali

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Il tradimento (o la violazione dei doveri coniugali) non è sufficiente a fondare la pronuncia di addebito della separazione se tale violazione non ha avuto una specifica efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale (Cass. civ. sez. I, n. 2059 del 14 febbraio 2012).

Tale principio vale, ad esempio

  • nel caso un coniuge sia a conoscenza di una relazione extraconiugale del proprio partner e la tolleri per lungo tempo (Corte di Cassazione, sentenza n. 6017/2014);
  • se, da una indagine comparativa, discende che la condotta incriminata sia la causa e non invece la conseguenza di una crisi coniugale già in atto (Tribunale di Roma, n. 15488/2015);
  • nel caso di un preesistente contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale caratterizzato dall’assenza di affectio coniugalis o in una situazione di reciproca, sostanziale e stabilizzata autonomia di vita.

In sintesi, il tradimento (o la violazione dei doveri coniugali) è sufficiente a fondare la pronuncia di addebito della separazione se esso costituisce il nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e la rottura del consortium familiae.

Tradimento e violazione dei doveri coniugali - cassaz-6017-2014